Società Italiana di Medina Tropicale (SIMET)

Articolo 1
Viene costituita una Associazione senza fini di lucro denominata “Società Italiana di Medicina Tropicale” (SIMET).
Essa ha sede in Roma presso l’Istituto Italo-Africano.

Articolo 2
La SIMET si propone la promozione e l’attuazione di studi, ricerche, ed attività diverse inerenti alle popolazioni delle zone tropicali e sub tropicali, ed in genere delle aree più depresse, con particolare riferimento a quelle socio-economicamente più svantaggiate, nei seguenti ambiti:
a) prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell’uomo e promozione della salute dell’uomo e degli animali;
b) condizioni di vita e di lavoro in funzione dello stato di salute;
c) condizioni ambientali in funzione dello stato di salute;
d) salute dell’uomo e degli animali;
e)cooperazione tecnico-scientifica nel settore socio-sanitario con particolare riferimento alla normativa che disciplina la Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di Sviluppo;
f) organizzazione didattica nel settore socio-sanitario;
g) educazione sanitaria e divulgazione in Italia e all’estero nei confronti di operatori sanitari, di lavoratori, turisti, e popolazione in generale;
h) altri ambiti, non compresi nel presente elenco inerenti direttamente o indirettamente alla medicina tropicale e alla promozione della salute nelle aree di cui al paragrafo 1.

Articolo 3
Le attività di cui all’art. 2 vengono svolte tramite i seguenti strumenti:
a) organizzazione di congressi, convegni, simposi, seminari, conferenze ed altre attività similari;
b) organizzazione di corsi di aggiornamento, corsi monografici, lezioni ed altre attività similari;
c) preparazione e distribuzione di pubblicazioni e documentazioni;
d) collaborazione con enti ed istituzioni italiani ed esteri competenti nei settori di cui all’art. 2;
e) collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e con altri organismi Internazionali;
f) collaborazione con i mezzi di informazione;
g) la SIMET può affiliarsi su delibera del Consiglio direttivo;
h) la SIMET può istituire proprie sezioni in altri paesi e nominare corrispondenti stranieri.
i) la SIMET può istituire proprie sezioni regionali su proposta dei Soci iscritti nella Regione. Previa approvazione del Consiglio Direttivo della Società, le sezioni regionali provvedono ad eleggere il proprio Consiglio Direttivo che promuove l’attività scientifica ed organizzativa nel campo delle malattie tropicali a livello regionale.

Articolo 4
Organo ufficiale della SIMET è la rivista “Giornale Italiano di Medicina Tropicale” (Italian Journal of Tropical Medicine).
Il Direttore responsabile e i Membri del Comitato di Redazione in numero di quattro vengono nominati dal Consiglio Direttivo e mantengono l’incarico per quattro anni. Essi dovranno garantire la qualità dei lavori scientifici mediante un comitato di consulenza altamente qualificato.

Articolo 5
Sono Organi della Società:
a) Assemblea generale dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Due Vicepresidenti;
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) Il Collegio dei Probiviri;
g) Il Tesoriere.
Tutte le suddette cariche sono gratuite.

Articolo 6
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) Soci fondatori: sono coloro che hanno aderito per iscritto entro il 18-11-1983;
b) Soci ordinari: sono scelti fra coloro, italiani o stranieri, che esplicano le loro attività nei settori di cui all’art. 2;
c) Soci onorari: sono scelti tra gli studiosi, italiani o stranieri, che hanno acquisito particolari meriti scientifici nel campo della Medicina Tropicale, nominati dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Sono inoltre nominati Soci onorari gli ex presidenti della Società.
Le domande di ammissione a Socio ordinario vanno presentate da due Soci. Il Consiglio Direttivo le esamina e le approva a maggioranza assoluta dei voti sottoponendole alla ratifica dell’Assemblea.
I Soci onorari sono eletti con voto segreto dall’Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Essi hanno gli stessi diritti dei Soci ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per mancato pagamento della quota per tre anni consecutivi;
c) per radiazione proposta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri per gravi motivi.
I Soci oggetto di una proposta di radiazione devono riceverne avviso scritto. Essi possono presentare le loro giustificazioni davanti al Collegio dei Probiviri sia per lettera che a voce.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in merito. Qualora il socio oggetto di proposta di radiazione presenti ricorso contro la decisione del Collegio dei Probiviri, sarà la Assemblea dei Soci a decidere con voto segreto ed a maggioranza semplice.

Articolo 7
(Diritti e doveri dei Soci)

I Soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea ed alle sue deliberazioni mediante votazioni ed a tutte le manifestazioni indette dalla Società.
Il voto può essere espresso mediante delega scritta conferita ad altro socio avente diritto di voto.
Ciascun socio presente non può avere più di una delega. I Soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale annua secondo la misura e le modalità deliberate dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati sono altresì tenuti al rispetto ed osservanza del presente statuto e delle decisioni deliberate dai competenti Organi della Società. I Soci non in regola con il pagamento della quota sociale perdono il diritto di voto all’Assemblea e non ricevono le pubblicazioni.

Articolo 8

(Assemblea Generale)

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative. In via ordinaria la Assemblea si riunisce una volta l’anno su convocazione del Presidente e con un preavviso di almeno 30 giorni contenente il relativo ordine del giorno. In via straordinaria l’Assemblea può essere convocata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, quando vi sia presente la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno a distanza di almeno due ore, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto.
L’Assemblea Generale discute ed approva la relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e sulle iniziative programmate per l’esercizio successivo. Esamina ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo riferiti all’annuale gestione della Società coincidente con l’anno solare.
Salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza diversa e qualificata, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti (esclusi gli astenuti).
L’Assemblea Generale elegge con voto segreto, ed a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo.

Articolo 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è costituito: dal Presidente e da 14 Consiglieri di cui due con funzioni di Vicepresidenti. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto a tale carica. I due Vicepresidenti durano in carica tre anni e possono essere eletti alle rispettive cariche per non più di due volte consecutive. I Consiglieri vengono eletti ogni tre anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive nello stesso ruolo. Tra essi dovranno esserci studiosi di medicina e chirurgia tropicale, igienisti, microbiologi, parassitologi, veterinari ed operatori socio-sanitari di cooperazione allo sviluppo.
Il Consiglio Direttivo provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, esamina le richieste di ammissione dei Soci secondo i disposti dell’art. 7 e cura, insieme al Presidente ogni altro aspetto della vita e dell’attività della Società.
Le sue deliberazioni, valide solo se presenti almeno 8 membri, saranno prese a maggioranza assoluta. Esperti scientifici o tecnici potranno essere invitati dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio direttivo.

Articolo 10

(Presidente)

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, rappresenta la società, vigila sulla osservanza dello Statuto e del Regolamento, convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri. Presiede l’Assemblea ordinaria ed eventuali assemblee straordinarie. Il Presidente indirà in via ordinaria almeno un convegno all’anno, il cui programma sarà preparato dal Consiglio Direttivo. In occasione di tale convegno avrà luogo l’Assemblea ordinaria dei Soci. Il Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo può convocare un’Assemblea straordinaria, specificandone l’ordine del giorno. Egli dovrà, comunque, convocarla entro 3 giorni nel caso gliene giunga richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

Articolo 11
(Vicepresidenti)

Il Consiglio Direttivo sceglie tra i Consiglieri i due Vicepresidenti che durano in carica quanto il Consiglio stesso.
I Vicepresidenti possono, in caso di assenza del Presidente convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

Articolo 12
(Segretario Tesoriere)

Il Segretario Generale-Tesoriere viene nominato dal Consiglio tra i propri membri oppure tra gli altri Soci e resta in carica tre anni. Egli elabora gli annuali conti preventivi e consuntivi che presenta al Consiglio Direttivo corredati dalla propria relazione. E’ responsabile della gestione dei fondi della società, della regolare tenuta dei conti, dei libri contabili e della documentazione relativa alle attività ed al funzionamento della società. E’ assistito da un collaboratore “part-time” nominato dal presidente al quale affiderà i servizi di segreteria, contabilità, copia e quanto altro connesso con il normale funzionamento della società.

Articolo 13
(Collegio dei Revisori dei Conti)

I Revisori sono eletti in numero di 2 dall’Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Vigilano sull’andamento economico e finanziario rivedendo e controllando la gestione amministrativa e contabile della società; redigono apposita documentata relazione sugli annuali bilanci, consuntivo e di previsione.
I Revisori dei conti assistono alle riunioni dell’Assemblea Generale e sono invitati a partecipare a quelle del Consiglio di Amministrazione quando siano all’ordine del giorno argomenti di carattere finanziario.

Articolo 14
(Collegio dei Probiviri)

I Probiviri eletti nel numero di 3 all’Assemblea Generale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Al Collegio dei Probiviri sono deferite le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente statuto, nonché la istruttoria e la decisione sulle inadempienze sociali di cui all’art. 8.

Articolo 15
Il fondo comune della Società è costituito dalle quote associative nella misura deliberata dall’Assemblea Generale, da contributi di Enti Pubblici e privati, dagli eventuali proventi delle pubblicazioni e delle altre attività della Società. Con il fondo comune la società provvede alle proprie spese di impianto e di funzionamento deliberate dai competenti organi.

Articolo 16
(Modificazioni dello Statuto)

Le modificazioni dello Statuto dovranno essere formulate dal Consiglio Direttivo all’unanimità oppure proposte per iscritto da almeno un terzo dei Soci che dovranno riceverne comunicazione almeno 2 mesi prima. Risulteranno accolte soltanto le variazioni approvate da almeno 2/3 dei presenti votanti alla Assemblea Generale.

Articolo 17
(Scioglimento)

Lo scioglimento della Società può essere deliberato dall’Assemblea soltanto se sono presenti i 3/4 dei Soci e se la proposta ottiene una maggioranza di almeno 2/3 dei Soci presenti e votanti.
L’Assemblea Generale delibera, in caso di avvenuto scioglimento della Società sulla destinazione dei beni patrimoniali mobili ed immobili, pagate le spese. Tale destinazione può essere disposta soltanto a favore di Enti Morali e Associazioni scientifiche.

Articolo 18
(Norme di Legge)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia.


Gruppo di interesse di studio
Patologia di Importazione
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