Lo statuto dell'Associazione "Società Italiana di Medicina Tropicale e
Salute Globale" (SIMET ETS)
Art. 1
Denominazione, sede, durata, disciplina
È costituita l’Associazione denominata “Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale – Ente del Terzo Settore”, in forma abbreviata “SIMET ETS “.
Una volta perfezionata l’iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), l’Associazione verrà definita con l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e con l’indicazione di Ente del Terzo Settore nella denominazione.
L’acronimo ETS e l’indicazione di Ente del Terzo Settore dovranno essere inseriti nella denominazione e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
Tale clausola sarà efficace solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell’ente.
L’Associazione ha sede nel Comune di ROMA, presso Istituto Nazionale delle Malattie Infettive, via Portuense 292. Le variazioni di indirizzo all’interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione è disciplinata dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, in breve CTS), dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.
Art. 2
Scopo e attività
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del CTS:-
- prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell’uomo, con particolare attenzione alle malattie tropicali ed alla salute globale ;
- promozione della salute dell’uomo e degli animali, compresa la sicurezza alimentare;
- determinanti sociali, economici ed ambientali della salute;
- cooperazione tecnico-scientifica nel settore socio-sanitario anche con riferimento alla normativa che disciplina la Cooperazione Internazionale dell’Italia;
- organizzazione didattica nel settore socio-sanitario ed in altri settori rilevanti per gli ambiti di cui ai punti precedenti;
- educazione sanitaria e divulgazione in Italia e all’estero nei confronti di operatori sanitari, di lavoratori, turisti, e popolazione in generale;
- altri ambiti, non compresi nel presente elenco inerenti direttamente o indirettamente alle condizioni, alle malattie ed alla promozione della salute delle popolazioni più sopra richiamate.
La associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui ai precedenti punti e in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.
La competenza sulla definizione specifica delle attività diverse da quelle di interesse generale è esercitata dal Consiglio Direttivo.
Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.
Per finanziare le attività istituzionali l’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l’erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 7 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.
Le citate attività vengono svolte tramite i seguenti strumenti:
-
- organizzazione di congressi (incluso il Congresso Nazionale SIMET, indicativamente a cadenza biennale) convegni, simposi, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento, corsi monografici, lezioni ed altre attività similari;
- preparazione e distribuzione di pubblicazioni e documentazioni;
- collaborazione con enti ed istituzioni italiani ed esteri competenti nei settori di cui all’art. 2;
- collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e con altri organismi Internazionali attivi nei settori di cui all’art. 2;
- collaborazione con i mezzi di informazione;
- la SIMET può affiliarsi su delibera del Consiglio direttivo;
- la SIMET può istituire proprie sezioni in altri paesi e nominare corrispondenti stranieri;
- la SIMET può istituire proprie sezioni regionali su proposta degli Associati iscritti nella Regione. Previa approvazione del Consiglio Direttivo della Società, le sezioni regionali provvedono ad eleggere il proprio Consiglio Direttivo che promuove l’attività scientifica ed organizzativa nel campo delle malattie tropicali e della salute globale a livello regionale.
Art. 3
Organo Giornale
Può essere istituito un organo giornale ufficiale della SIMET su decisione del Consiglio Direttivo notificata a tutti i membri dell’Associazione. Il Direttore responsabile e i Membri del Comitato di Redazione vengono nominati dal Consiglio Direttivo e mantengono l’incarico per quattro anni. Essi dovranno garantire la qualità dei lavori scientifici mediante un comitato di consulenza altamente qualificato.
Art. 4
Associati
Sono Associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’Atto costitutivo dell’Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi previsti dalla legge, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell’Associazione. L’Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli Associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti. Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:- Associati ordinari: coloro, italiani o stranieri, che esplicano le loro attività nei settori di cui all’art. 2;
- Associati onorari: sono scelti tra gli studiosi, italiani o stranieri, che hanno acquisito particolari meriti scientifici nel campo di attività di cui all’articolo 2, nominati dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Sono inoltre nominati Associati onorari gli ex-Presidenti della Società.
Art. 5
Ammissione degli Associati
L’ammissione all’Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, contenente :
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica o PEC;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l’Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Associativi.
Il Consiglio Direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 (sessanta) giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La delibera di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli Associati.
La data dell’iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.
Gli Associati onorari sono eletti con voto segreto dall’Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Essi hanno gli stessi diritti degli Associati ordinari ma non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Art. 6
Recesso ed esclusione dell’associato
La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
– recesso dell’associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell’Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l’anno in corso;
– esclusione dell’associato deliberata dal Consiglio direttivo, anche su iniziativa promossa dal Collegio dei Probiviri, per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo Associativo, per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l’omesso versamento delle quote associative per due anni consecutivi se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, l’Associato non segua l’adempimento entro i successivi trenta giorni; contro la decisione del Consiglio Direttivo è sempre ammesso il ricorso all’Assemblea, la quale deciderà con voto segreto ed a maggioranza semplice;
– decesso della persona fisica associata o scioglimento dell’ente collettivo associato.
Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla restituzione di quanto apportato o versato all’Associazione.
Art. 7
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea generale degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Due Vice-Presidenti;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Segretario-Tesoriere.
Tutte le suddette cariche sono gratuite.
Sono organi dell’Associazione anche l’Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea degli Associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli articoli 30 e 31 del DLgs . 3 luglio 2017 n. 117.
Art. 8
Assemblea degli Associati
L’Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell’Atto costitutivo;
– approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l’organizzazione dell’Associazione;
– si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio Direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell’associato;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L’Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati con diritto di voto o dall’Organo di controllo, ove nominato.
L’Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera postale o posta elettronica a ciascun associato , ovvero all’indirizzo mail risultante dal libro degli Associati, e ai membri dell’Organo di controllo, se nominato. L’avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea. L’avviso contiene il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall’Associato scelto dall’Assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell’Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.
Il Presidente verifica la regolare costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell’adunanza garantendo il più ampio intervento degli Associati e prende atto dei risultati delle votazioni.
Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli Associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli Associati, ed in regola con il pagamento della quota Associativa dell’anno in corso. Ogni Associato ha un voto, ad eccezione degli Associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta Associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell’Associazione, mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati, incluso sé stesso.
Il voto si esercita in modo palese.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.
Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.
L’Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell’avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell’Assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell’assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
Art. 9
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall’Assemblea alla quale risponde direttamente.
Il Consiglio:
– compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione;
– convoca l’Assemblea degli Associati e ne esegue le deliberazioni;
– delibera in ordine all’ammissione e all’esclusione degli Associati;
– predispone il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– stabilisce annualmente l’importo, le modalità di versamento ed i termini della quota Associativa;
– predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita Associativa e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
– concede il patrocinio a iniziative ed eventi di interesse dell’Associazione;
– individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale;
– svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.
Il Consiglio Direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra dieci e quindici, come specificamente fissato nell’atto di nomina e dura in carica per quattro anni.
I consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive nello stesso ruolo.
La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati. Tra essi saranno auspicabilmente rappresentate figure professionali con esperienza nell’ambito della medicina e chirurgia tropicale, della sanità pubblica, della microbiologia, della parassitologia, della medicina veterinaria, della salute globale e della cooperazione allo sviluppo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, che dura in carica quattro anni e non può essere immediatamente rieletto a tale carica e due Vice Presidenti che durano in carica quattro esercizi e non possono essere eletti più di due volte consecutive alla stessa carica ed eventualmente anche un Segretario-Tesoriere.
Per l’incarico di componente del Consiglio Direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro esercizi e scadono in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio di durata della carica.
La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall’Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità.
È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive in assenza di giustificato motivo.
I consiglieri così nominati durano in carica fino all’Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da consiglieri o dall’Organo di controllo, ove nominato.
Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell’Organo di controllo, ove nominato. Possono inoltre intervenire esperti scientifici o tecnici invitati dal Consiglio stesso.
L’avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera postale o posta elettronica, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell’Organo di controllo, ove nominato. L’avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della riunione, ridotti a quattro in casi di urgenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l’Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall’esercizio del diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell’avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l’identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell’assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Art. 10
Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede, ne coordina l’operato, convoca le relative riunioni e cura l’esecuzione delle decisioni assunte.
In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dai Vice Presidenti o, in mancanza, dal consigliere più anziano.
Il Presidente è rieleggibile una sola volta.
Il Consiglio Direttivo sceglie tra i Consiglieri i due Vice-Presidenti che durano in carica quanto il Consiglio stesso. I Vice-Presidenti possono, in caso di assenza o impedimento del Presidente convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati.
Art. 11
Segretario Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere viene nominato dal Consiglio tra i propri membri oppure tra gli altri Associati e resta in carica quattro anni, rinnovabili per un solo mandato. Egli elabora gli annuali conti preventivi e consuntivi che presenta al Consiglio Direttivo corredati dalla propria relazione. È responsabile della gestione dei fondi della Società, della regolare tenuta dei conti, dei libri contabili e della documentazione relativa alle attività ed al funzionamento della Società. È assistito da un collaboratore, costituito da persona fisica o persona giuridica, nominato dal Presidente, al quale affiderà i servizi di segreteria, contabilità, copia e quanto altro connesso con il normale funzionamento della Società.
Art. 12
Collegio dei Probiviri
I Probiviri eletti nel numero di tre all’Assemblea Generale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Al Collegio dei Probiviri sono deferite le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto, nonché l’istruttoria e la decisione sulle inadempienze sociali di cui all’art. 6. I Probiviri inoltre vigilano sui temi di rilevanza etica, ivi compresi i rapporti con gli sponsors per l’organizzazione di congressi e di altre attività, facendo riferimento ai codici etici individuati dagli organi societari.
Art. 13
Organo di controllo
L’Organo di controllo è nominato facoltativamente dall’Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.
L’organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall’Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione monocratica il componente è scelto tra non Associati. In caso di composizione collegiale, dell’organo fanno parte tre membri, scelti anch’essi tra non Associati.
I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell’Organo di controllo.
L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
L’Organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– può esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 comma 1, la revisione legale dei conti;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario , sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all’art. 14 del DLgs. 117/2017.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I componenti dell’Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell’Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 14
Revisione legale dei conti
Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall’Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117. Se la revisione legale dei conti è affidata dall’Assemblea all’Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.Art. 15
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote Associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli Associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell’Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell’attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli Associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli Associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.
Art. 16
Bilancio d’esercizio e bilancio sociale
L’esercizio dell’Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio il Tesoriere predispone un bilancio e lo sottopone al Consiglio Direttivo e, se approvato, all’Assemblea per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio d’esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
Ove ricorrano i presupposti dell’art. 14 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.
Art. 17
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell’ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.
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