Lo statuto della Società Italiana
di Medicina Tropicale e Salute Globale (SIMET)

Art. 1

Associazione

Viene costituita una Associazione senza fini di lucro denominata “Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale” (SIMET). Essa ha sede in Roma presso il Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate (MIPI) dell’Istituto Superiore di Sanità, in Viale Regina Elena 299.

Art. 2

Scopi

La SIMET si propone la promozione e l’attuazione di studi, ricerche, ed attività diverse inerenti alle popolazioni delle zone tropicali e sub tropicali, delle aree più depresse sotto il profilo socio-economico, e in generale di quelle maggiormente esposte al rischio di malattia legato alla precarietà delle condizioni di vita e di lavoro, e/o a determinanti climatici e ambientali nei seguenti ambiti:
  1. prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell’uomo;
  2. promozione della salute dell’uomo e degli animali, compresa la sicurezza alimentare;
  3. determinanti sociali, economici ed ambientali della salute;
  4. cooperazione tecnico-scientifica nel settore socio-sanitario anche con riferimento alla normativa che disciplina la Cooperazione Internazionale dell’Italia;
  5. organizzazione didattica nel settore socio-sanitario ed in altri settori rilevanti per gli ambiti di cui ai punti precedenti;
  6. educazione sanitaria e divulgazione in Italia e all’estero nei confronti di operatori sanitari, di lavoratori, turisti, e popolazione in generale;
  7. altri ambiti, non compresi nel presente elenco inerenti direttamente o indirettamente alle condizioni, alle malattie ed alla promozione della salute delle popolazioni più sopra richiamate.

Art. 3

Strumenti

Le attività di cui all’art. 2 vengono svolte tramite i seguenti strumenti:
  1. organizzazione di congressi, convegni, simposi, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento, corsi monografici, lezioni ed altre attività similari;
  2. preparazione e distribuzione di pubblicazioni e documentazioni;
  3. collaborazione con enti ed istituzioni italiani ed esteri competenti nei settori di cui all’art. 2;
  4. collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e con altri organismi Internazionali;
  5. collaborazione con i mezzi di informazione;
  6. la SIMET può affiliarsi su delibera del Consiglio direttivo;
  7. la SIMET può istituire proprie sezioni in altri paesi e nominare corrispondenti stranieri;
  8. la SIMET può istituire proprie sezioni regionali su proposta dei Soci iscritti nella Regione. Previa approvazione del Consiglio Direttivo della Società, le sezioni regionali provvedono ad eleggere il proprio Consiglio Direttivo che promuove l’attività scientifica ed organizzativa nel campo delle malattie tropicali a livello regionale.

Art. 4

Organo ufficiale

Organo ufficiale della SIMET è la rivista “Giornale Italiano di Medicina Tropicale e Salute Globale” (Italian Journal of Tropical Medicine and Global Health). Il Direttore responsabile e i Membri del Comitato di Redazione vengono nominati dal Consiglio Direttivo e mantengono l’incarico per quattro anni. Essi dovranno garantire la qualità dei lavori scientifici mediante un comitato di consulenza altamente qualificato.

Art. 5

Organi della Società

Sono Organi della Società:
  1. Assemblea generale dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Due Vice-Presidenti;
  5. collaborazione con i mezzi di informazione;
  6. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. Il Collegio dei Probiviri;
  8. Il Segretario-Tesoriere.
Tutte le suddette cariche sono gratuite.

Art. 6

Soci

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
  1. Soci ordinari: coloro, italiani o stranieri, che esplicano le loro attività nei settori di cui all’art. 2;
  2. a) Soci onorari: sono scelti tra gli studiosi, italiani o stranieri, che hanno acquisito particolari meriti scientifici nel campo di attività di cui all’art 2, nominati dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Sono inoltre nominati Soci onorari gli ex-Presidenti della Società. Le domande di ammissione a Socio ordinario vanno presentate da due Soci. Il Consiglio Direttivo le esamina e le approva a maggioranza assoluta dei voti sottoponendole alla ratifica dell’Assemblea. I Soci onorari sono eletti con voto segreto dall’Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Essi hanno gli stessi diritti dei Soci ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
La qualifica di Socio si perde:
  1. per dimissioni;
  2. per mancato pagamento della quota per tre anni consecutivi;
  3. per radiazione proposta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri per gravi motivi.
  4. I Soci oggetto di una proposta di radiazione devono riceverne avviso scritto. Essi possono presentare le loro giustificazioni davanti al Collegio dei Probiviri sia per lettera che a voce. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in merito. Qualora il Socio oggetto di proposta di radiazione presenti ricorso contro la decisione del Collegio dei Probiviri, sarà la Assemblea dei Soci a decidere con voto segreto ed a maggioranza semplice.

Art. 7

Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea ed alle sue deliberazioni mediante votazioni ed a tutte le manifestazioni indette dalla Società. Il voto può essere espresso mediante delega scritta conferita ad altro Socio avente diritto di voto. Ciascun Socio presente non può avere più di una delega. I Soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale annua secondo la misura e le modalità deliberate dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati sono altresì tenuti al rispetto ed osservanza del presente Statuto e delle decisioni deliberate dai competenti Organi della Società. I Soci non in regola con il pagamento della quota Sociale perdono il diritto di voto all’Assemblea e non ricevono le pubblicazioni.

Art. 8

Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative. In via ordinaria la Assemblea si riunisce una volta l’anno su convocazione del Presidente e con un preavviso di almeno 30 giorni contenente il relativo ordine del giorno. In via straordinaria l’Assemblea può essere convocata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei Soci. L’Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, quando vi sia presente la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno a distanza di almeno due ore, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto. L’Assemblea Generale discute ed approva la relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e sulle iniziative programmate per l’esercizio successivo. Esamina ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo riferiti all’annuale gestione della Società coincidente con l’anno solare. Salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza diversa e qualificata, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti (esclusi gli astenuti). L’Assemblea Generale elegge con voto segreto, ed a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo.

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito: dal Presidente e da 14 Consiglieri di cui due con funzioni di Vice-Presidenti. Il Presidente dura in carica quattro anni e non può essere immediatamente rieletto a tale carica. I due Vice-Presidenti durano in carica quattro anni e possono essere eletti alle rispettive cariche per non più di due volte consecutive. I Consiglieri vengono eletti ogni quattro anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive nello stesso ruolo. Tra essi saranno auspicabilmente rappresentate figure professionali con esperienza nell’ambito della medicina e chirurgia tropicale, della sanità pubblica, della microbiologia, della parassitologia, della medicina veterinaria, della salute globale e della cooperazione allo sviluppo. Il Consiglio Direttivo provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, esamina le richieste di ammissione dei Soci secondo i disposti dell’art. 6 e cura, insieme al Presidente ogni altro aspetto della vita e dell’attività della Società. Le sue deliberazioni, valide solo se presenti almeno 8 membri (personalmente o in forma di delega), saranno prese a maggioranza assoluta. Esperti scientifici o tecnici potranno essere invitati dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio direttivo.

Art. 10

Presidente

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, rappresenta la Società, vigila sulla osservanza dello Statuto e del Regolamento, convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri. Presiede l’Assemblea ordinaria ed eventuali assemblee straordinarie. Il Presidente indirà in via ordinaria almeno un convegno all’anno, il cui programma sarà approvato dal Consiglio Direttivo. In occasione di tale convegno avrà luogo l’Assemblea ordinaria dei Soci. Il Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo può convocare un’Assemblea straordinaria, specificandone l’ordine del giorno. Egli dovrà inoltre convocare un’Assemblea straordinaria nel caso gliene giunga richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci: la convocazione stessa dovrà essere inviata entro 10 giorni.

Art. 11

Vice-Presidenti

Il Consiglio Direttivo sceglie tra i Consiglieri i due Vice-Presidenti che durano in carica quanto il Consiglio stesso. I Vice-Presidenti possono, in caso di assenza o impedimento del Presidente convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

Art. 12

Segretario Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere viene nominato dal Consiglio tra i propri membri oppure tra gli altri Soci e resta in carica quattro anni, rinnovabili per un solo mandato. Egli elabora gli annuali conti preventivi e consuntivi che presenta al Consiglio Direttivo corredati dalla propria relazione. E’ responsabile della gestione dei fondi della Società, della regolare tenuta dei conti, dei libri contabili e della documentazione relativa alle attività ed al funzionamento della Società. E’ assistito da un collaboratore “part-time” nominato dal Presidente al quale affiderà i servizi di segreteria, contabilità, copia e quanto altro connesso con il normale funzionamento della Società.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori sono eletti in numero di 2 dall’Assemblea, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Vigilano sull’andamento economico e finanziario rivedendo e controllando la gestione amministrativa e contabile della Società. Redigono apposita documentata relazione sugli annuali bilanci, consuntivo e di previsione. I Revisori dei conti sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo quando siano all’ordine del giorno argomenti di carattere finanziario.

Art. 14

Collegio dei Probiviri

I Probiviri eletti nel numero di tre all’Assemblea Generale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Al Collegio dei Probiviri sono deferite le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto, nonché la istruttoria e la decisione sulle inadempienze sociali di cui all’art. 6. I Probiviri inoltre vigilano sui temi di rilevanza etica, ivi compresi i rapporti con gli sponsors per l’organizzazione di congressi e di altre attività, facendo riferimento ai codici etici individuati dagli organi societari.

Art. 15

Fondo comune

Il fondo comune della Società è costituito dalle quote associative nella misura deliberata dall’Assemblea Generale, da contributi di Enti Pubblici e privati, dagli eventuali proventi delle pubblicazioni e delle altre attività della Società. Con il fondo comune la Società provvede alle proprie spese di impianto e di funzionamento deliberate dai competenti organi.

Art. 16

Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto dovranno essere formulate dal Consiglio Direttivo all’unanimità oppure proposte per iscritto da almeno un terzo dei Soci che dovranno riceverne comunicazione almeno 2 mesi prima. Risulteranno accolte soltanto le variazioni approvate da almeno 2/3 dei presenti votanti alla Assemblea Generale.

Art. 17

Scioglimento

Lo scioglimento della Società può essere deliberato dall’Assemblea soltanto se sono presenti i 3/4 dei Soci e se la proposta ottiene una maggioranza di almeno 2/3 dei Soci presenti e votanti. L’Assemblea Generale delibera, in caso di avvenuto scioglimento della Società sulla destinazione dei beni patrimoniali mobili ed immobili, pagate le spese. Tale destinazione può essere disposta soltanto a favore di Enti Morali e Associazioni scientifiche.

Art. 18

Norme di Legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia.
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